MENU

Riproduzioni

Sono permesse le riproduzioni della documentazione indicata come consultabile, effettuate con mezzi propri e senza scopo di lucro come previsto dall’art. 108, c. 3 e 3-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - modificati con L. del 04/08/2017 n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” - e applicati secondo le modalità descritte dalla Circolare Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale archivi, del 07/09/2017, n. 33 prot. 14106.

In applicazione di questa normativa è necessario compilare un modulo con l’indicazione della documentazione riprodotta [MODULI]

Cosa vuol dire "con mezzi propri": si intende l’uso di dispositivi (smartphone, tablet o macchine fotografiche) il cui uso non comporti alcun contatto fisico con il bene (sono cioè vietati gli scanner portatili o a penna), né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose (flash o altre fonti luminose portatili), né l’uso di stativi o treppiedi e altri ausili.

Per la tutela del materiale documentario durante la riproduzione con mezzi propri si richiede di:

  1. manipolare con attenzione i documenti da riprodurre avendo cura di non mettere a rischio il materiale
  2. non spianare le carte con le mani;
  3. non forzare l’apertura dei volumi;
  4. mantenere rigorosamente l’ordine nel materiale sciolto;
  5. non piegare le pagine;
  6. fare attenzione a carte o tavole piegate;
  7. non tenere sospesi i volumi o i documenti; 8. non appoggiare il materiale per terra.

Il servizio di riproduzione con mezzi interni, a cura del personale dell'archivio, prevede diverse modalità di ric di richiesa e la copertura delle spese del servizio [SERVIZIO COPIE].

Ultimo aggiornamento

16.11.2022

Cookie

I cookie di questo sito servono al suo corretto funzionamento e non raccolgono alcuna tua informazione personale. Se navighi su di esso accetti la loro presenza.  Maggiori informazioni