Sono permesse le riproduzioni della documentazione indicata come consultabile, effettuate con mezzi propri e senza scopo di lucro come previsto dall’art. 108, c. 3 e 3-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - modificati con L. del 04/08/2017 n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” - e applicati secondo le modalità descritte dalla Circolare Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale archivi, del 07/09/2017, n. 33 prot. 14106.
In applicazione di questa normativa è necessario compilare un modulo con l’indicazione della documentazione riprodotta [MODULI]
Cosa vuol dire "con mezzi propri": si intende l’uso di dispositivi (smartphone, tablet o macchine fotografiche) il cui uso non comporti alcun contatto fisico con il bene (sono cioè vietati gli scanner portatili o a penna), né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose (flash o altre fonti luminose portatili), né l’uso di stativi o treppiedi e altri ausili.
Per la tutela del materiale documentario durante la riproduzione con mezzi propri si richiede di:
Il servizio di riproduzione con mezzi interni, a cura del personale dell'archivio, prevede diverse modalità di ric di richiesa e la copertura delle spese del servizio [SERVIZIO COPIE].
Ultimo aggiornamento
16.11.2022