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Legislazione archivistica: il documento come “bene culturale”

La politica di gestione documentale dell’Ateneo ha seguito l’evoluzione delle norme italiane sulla conservazione archivistica, che, come scrive la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, risultano “particolarmente fluide e non di rado contraddittorie

La normativa italiana di riferimento parte dalla L. 7/08/1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (aggiornata legge n. 120 del 2020), che pur non usando la parola archivio prevede un’attenta gestione del documento prodotto. Dieci anni dopo con il DPR 28/12/2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, vengono dettagliate delle “disposizioni sugli archivi” (art. 67, 68 e 69). Il successivo D.Lgs. 22/06/2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all’art. 2. Patrimonio culturale, c. 2. definisce come “beni culturali” le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art.10 e 11, presentano interesse “archivistico”. L’art. 10 c. 2b, della stessa legge, specifica che sono beni culturali gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Tra il 2006 e il 2007, le norme sulla gestione dei documenti di archivio acquisiscono gli standard internazionali introducendo UNI ISO 15489 1 e 2. La normativa italiana, con la transizione digitale, si arricchisce di altre norme, come il:

Ultimo aggiornamento

21.10.2021

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