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Procedimenti conclusi da meno di 40 anni conservati nell’archivio di deposito

La consultazione della documentazione che contiente dati sensibili e dati giudiziari è sempre regolata  dall’art 122 del “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, d.lgs. 22/01/2004, n. 42.
Sono considerati “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale. I “dati giudiziari” personali sono quelli idonei a rivelare l’esistenza di provvedimenti riportati nel casellario giudiziale, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o a rivelare la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di procedura penale.
La gestione di questo tipo di dati tiene anche conto delle disposizioni previste nel cosiddetto “Accesso civico”, d.lgs. 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis “Esclusioni e limiti all'accesso civico”, introdotto d.lgs. n. 97 del 25/05/2016, nel GDPR - General data protection regulation 2016/679, del 25/05/2018, art. 9 “Trattamento di categorie particolari di dati personali”, c. 1, 2j, e art. 89 “Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici”

Per consultare documenti dove sono previste restrizioni all’accesso, anche nel caso di archivi pubblici vigilati, l’utente deve ottenere prima il parere della Soprintendenza archivistica competente e consegnarlo, infine, alla Prefettura della provincia, che inoltrerà la richiesta alla Commissione Consultazione di atti riservati, presso il Ministero dell’Interno [VEDI]

Ultimo aggiornamento

21.10.2021

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